gratuito patrocinio | URP für Verfahren am Kantonsgericht
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Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Decreto del 15 dicembre 2021 N. d'incarto ZK1 21 160 Istanza Prima Camera civile Composizione Cavegn, presidente Baldassarre, attuario Parti A._____ istante patrocinata dall'avv. Camilla Battaglioni-Gendotti Via Ravecchia 15, casella postale 1069, 6501 Bellinzona Oggetto gratuito patrocinio Comunicazione 20 dicembre 2021
2 / 3 In base agli artt. 117 segg. del Codice di procedura civile (CPC), in constatazione e in considerazione, – che il 30 settembre 2021 A._____ ha interposto reclamo al Tribunale cantonale dei Grigioni avverso il dispositivo n. 2 della decisione dell'Autorità di protezione dei minori e degli adulti Grigioni centrale/Moesa del 31 agosto 2021, chiedendo contestualmente la concessione del gratuito patrocinio (n. d'incarto ZK1 21 149), – che su richiesta del Presidente della Prima Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni, il 18 ottobre 2021 A._____ (in seguito: istante) ha inoltrato un'istanza di gratuito patrocinio separata, chiedendo di essere esenta da tasse e spese, che le spese di patrocinio siano poste a carico dello Stato e che quale patrocinatrice sia designata l'avv. Camilla Battaglioni-Gendotti, Bellinzona (act. A.1), – che la decisione su simili istanze compete al Presidente della Prima Camera civile (art. 9 cpv. 1 LOG [CSC 173.000] in combinato disposto all'art. 11 cpv. 1 OOTC [CSC 173.100]), – che in virtù dell'art. 119 cpv. 3 CPC il Presidente della Prima Camera civile decide sull'istanza in procedura sommaria, – che l'istanza è divenuta prima d'oggetto, poiché, risultando l'istante integralmente prevalente nella procedura di reclamo ZK1 21 149, alla medesima non sono state addossate spese giudiziali in tal sede, mentre le spese di patrocinio incorse nella relativa procedura saranno rifuse dal Cantone dei Grigioni, – che per la presente procedura non sono prelevate spese processuali (art. 119 cpv. 6 CPC),
3 / 3 la Prima Camera civile pronuncia: 1. L'istanza di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo ZK1 21 149 è stralciata dai ruoli, in quanto divenuta priva d'oggetto. 2. Non sono prelevate spese processuali per la procedura di gratuito patrocinio. 3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 72 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a: